Art. 39-bis.
( Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio ((...)) ).
1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione ((secondaria superiore,)) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore ((, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore)) ;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati ((dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)) o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. ((I programmi di scambio definiscono le responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.)) (( 1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche' gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.
1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34 .
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se piu' breve.
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater. ))
( Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio ((...)) ).
1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione ((secondaria superiore,)) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore ((, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore)) ;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati ((dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)) o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. ((I programmi di scambio definiscono le responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.)) (( 1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche' gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.
1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34 .
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se piu' breve.
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater. ))