Articolo 47 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 36Articolo 39
Versione
2 settembre 1998
Art. 47. (Abrogazioni)
( Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46 )

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
a) gli articoli 144 , 147 , 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ad eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l' articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
b) l' articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;
c) l' articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 ;
d) l' articolo 5, commi sesto , settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33 ;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ;
f) l' articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50 ;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
3 All' art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 , restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
Nota all' art. 47 :
- L' art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalita' straniera fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge che da leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Se ne riporta il comma 2, come modificato dal presente articolo:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui all' art. 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni e integrazioni, ed all' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ".
Entrata in vigore il 2 settembre 1998
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