Articolo 8 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 4 terArticolo 5 bis
Versione
2 settembre 1998
Art. 8. (Disposizioni particolari)
( R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149 )

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Entrata in vigore il 2 settembre 1998
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