Articolo 8 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 marzo 1992
Art. 8. Etichettatura degli alimenti surgelati destinati al consumatore 1. Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, le stesse si applicano agli alimenti surgelati con le seguenti modalita' e integrazioni:
a) la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";
b) il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo in cui il prodotto puo' essere conservato presso il consumatore;
c) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto completate dalla indicazione della temperatura di conservazione o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione;
d) l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali istruzioni per l'uso;
e) l'indicazione del lotto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre collettivita' analoghe.
Entrata in vigore il 3 marzo 1992
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