Art. 16. ((Speciali compiti d'istituto.
L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:
a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita';
b) la tutela dell'ambiente;
c) la tutela del patrimonio culturale;
d) la tutela del lavoro;
e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
f) la repressione del falso nummario;
g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare ;
i) la tutela della salute;
l) l'espletamento e il coordinamento delle attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.))
L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con:
a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita';
b) la tutela dell'ambiente;
c) la tutela del patrimonio culturale;
d) la tutela del lavoro;
e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;
f) la repressione del falso nummario;
g) le esigenze del Ministero degli affari esteri;
h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare ;
i) la tutela della salute;
l) l'espletamento e il coordinamento delle attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.))