Legge 6 aprile 1977, n. 185

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni di cui alle lettere a) e b) e ad aderire alla convenzione di cui alla lettera c):
        a) convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;
        b) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;
        c) convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli XI, XV e 40 delle convenzioni stesse.
      • Art. 3.
        Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, col Ministro per la sanita' e col Ministro per la marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione indicata alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, nonche' a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi piu' gravi o di reiterazione, potra' essere aumentata fino al triplo.