Articolo 8 del Regio decreto-legislativo 20 maggio 1946, n. 395
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 giugno 1946
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Versione
9 maggio 2025
Art. 8. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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