Art. 4. (Obbligo di bonifica e ripristino ambientale) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, in caso di superamento o di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti di cui all'articolo 3, comma 1, il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di concentrazione limite accettabili, ai sensi e con le modalita' previste dal presente decreto. 2. Per ogni sostanza i valori di concentrazione da raggiungere con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono tuttavia riferiti ai valori dei fondo naturale nei casi in cui, applicando le procedure di cui all'Allegato 2, sia dimostrato che nell'intorno -non influenzato dalla contaminazione dei sito i valori di' concentrazione dei fondo naturale per la stessa sostanza risultano superiori a quelli indicati nell'Allegato 3. 3. 1 valori di concentrazione da raggiungere con la bonifica ed il ripristino ambientale possono essere piu' restrittivi di quelli previsti per la specifica destinazione d'uso qualora il corpo idrico ricettore compreso, anche parzialmente. nel sito da bonificare sia classificato come area sensibile ai sensi della normativa sulla tutela. delle acque dagli inquinamenti ovvero ricorrano situazioni accertato di particolare vulnerabilita' delle acque all'inquinamento ovvero sia necessario tutelare la qualita' delle acque destinate ad uso potabile. 4. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di un sito inquinato devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica.
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16 dicembre 1999
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