Articolo 12 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471
Articolo 11Articolo 13
Versione
16 dicembre 1999
Art. 12. (Controlli) 1. La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare, al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di sicurezza, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate, sono trasmessi alla Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati. 2. Il completamento degli interventi di, bonifica e ripristino ambientale e la conformita' degli stessi 41 progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformita' ai criteri ed ai contenuti indicati nell'Allegato 5. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e la conformita' degli stessi al progetto approvato non puo' comunque essere accertato se non decorsi cinque anni dall'effettuazione del primo controllo ai sensi del comma 4. 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 9. 4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6.la Provincia e' altresi' tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche. e scientifiche nel frattempo intervenute.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1999
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