Articolo 6 del Decreto 20 marzo 1990, n. 122
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 giugno 1990
Art. 6. 1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve essere identificato.
2. L'identificazione deve essere effettuata dagli organismi di controllo, entro settantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, mediante marca fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice, da applicarsi al padiglione auricolare dell'animale.
3. La marca di cui al precedente comma dovra' riportare le seguenti indicazioni:
a) sigla della provincia interessata;
b) numero progressivo con l'utilizzazione di una serie di cinque cifre al completamento della quale si ripartira' dal numero 1 seguito da una lettera dall'alfabeto.
4. Per il bestiame iscritto al libro genealogico o per quello gia' identificato ai sensi del precedente comma 2, e' sufficiente che in domanda vengano indicati, rispettivamente, il numero di iscrizione attribuito ad ogni singolo capo con relativa razza di appartenenza e/o il numero di identificazione delle marche utilizzate.
Entrata in vigore il 9 giugno 1990
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