Art. 10-ter. (( (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese). )) (( 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell' articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all' articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 . I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attivita' di cui al comma 1. ))
2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all' articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 . I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attivita' di cui al comma 1. ))