Articolo 5 del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
Articolo 4Articolo 4
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22 marzo 2022
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21 maggio 2022
Art. 5.

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore ((e delle imprese a forte consumo di gas naturale)) 1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall' articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , nella misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall' articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , nella misura del 15 per cento e' rideterminato nella misura del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Entrata in vigore il 21 maggio 2022
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