Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 marzo 2022 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 agosto 2024 |
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- 1. Presentazione Certificazione Unica 2023 (CUR23)https://www.finanzaefisco.com/
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2023, prot. n. 14392/2023, approvate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, che i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023. Entro la stessa data devono, inoltre, essere rilasciate percipiente. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2026, n. 3821Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 3821 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 20/02/2026 dato testuale dell'art. 12 né nella ratio della norma - come ricostruita dalla stessa difesa ricorrente - e neppure nella giurisprudenza del Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1-quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia. Ha evidenziato che, diversamente da altre disposizioni, il comma 1- quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, …Leggi di più...
- canone binomio·
- principio di irretroattività·
- art. 12 d.lgs. 79/1999·
- concessioni idroelettriche·
- rettificazione·
- art. 15-bis d.l. 4/2022·
- art. 204 R.D. 1775/1933·
- extraprofitti imprese energetiche·
- cessione gratuita energia·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- art. 117 Cost.·
- art. 41 Cost.·
- art. 3 Cost.·
- principio di affidamento·
- libertà di stabilimento
Versioni del testo
- Titolo I : Contenimento prezzi gasolio e benzina
- Articolo 1Art. 1. Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante 1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 , non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 .
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 . Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalita' di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 .
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati e' effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 .
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all' articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1 , del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell' articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nonche' del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell' articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 .
Per le finalita' di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attivita' di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 . Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007 , adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38. - Articolo 2Art. 2. Bonus carburante ai dipendenti 1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell' articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.