Articolo 4 del Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 ottobre 1989
Art. 4.
1. Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.
Entrata in vigore il 8 ottobre 1989
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