Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 marzo 1961 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 marzo 1961 |
Commentari • 0
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 10/06/2016, n. 6693Provvedimento: N. 14072/2015 REG.RIC. N. 06693/2016 REG.PROV.COLL. N. 14072/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14072 del 2015, proposto da LL RT, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 140, presso lo studio dell'avv. Anna Maria Ferretti che, unitamente all'avv. Fabio Pulsoni, lo rappresenta e difende nel presente giudizio contro ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI – ISFOL (in qualità di successore ex lege cui dell'Istituto per gli Affari Sociali – …Leggi di più...
- compensazione lucri cum damno·
- annullamento delibera di risoluzione del rapporto di lavoro·
- reintegrazione nel posto di lavoro·
- art. 112 d.lgs. n. 104/2010·
- prova del danno·
- danno non patrimoniale·
- incompatibilità tra rapporti di lavoro·
- risarcimento danni·
- esecuzione del giudicato·
- art. 114 d.lgs. n. 104/2010·
- danno patrimoniale
- 2. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 14/07/2012, n. 3234Provvedimento: N. 05503/2010 AFFARE Numero 03234/2012 e data 14/07/2012 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 14 marzo 2012 NUMERO AFFARE 05503/2010 OGGETTO: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento segretariato generale. Quesito concernente l'attribuzione all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) del contributo da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), previsto dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1961, n. 64. LA SEZIONE Vista la relazione 16 dicembre 2010 n. 11/II/0003832, con la quale il …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1.
L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190 , assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.
Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma. - Art. 2.
L'istituto italiano di medicina sociale costituisce il centro nazionale di studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale.
Nel perseguimento dei suoi compiti e delle sue attivita', l'Istituto collabora con la pubblica Amministrazione, con gli Enti previdenziali ed assistenziali, con le Universita' ed altre istituzioni scientifiche e culturali. - Art. 3.
Sono organi dell'Istituto:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
la Giunta esecutiva
il Collegio dei sindaci.