Articolo 28 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 27Articolo 29
Versione
3 aprile 1971
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Versione
18 giugno 1987
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Versione
18 febbraio 1992
Art. 28. (Provvedimenti per la frequenza scolastica)

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o
dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il
superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu' gravi.
((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104)) ((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104)) Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992
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