Art. 6. Rimborso delle spese per procedure esecutive infruttuose 1. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose, previsto dall' art. 61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , a carico dello Stato e degli altri enti impositori, nella misura ridotta al 50 per cento degli importi stabiliti nell'apposita tabella approvata dal Ministro delle finanze, viene liquidato in favore del concessionario da parte della competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate con ordinativo tratto su ordine di accreditamento, ovvero dall'ente impositore con proprio provvedimento, previa presentazione di apposito prospetto di liquidazione da parte del concessionario al termine della procedura esecutiva.
2. Decorso il termine di sei mesi senza che si sia provveduto alla liquidazione del rimborso, la competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate, ovvero l'ente impositore concede dilazione sui versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , pari all'ammontare del rimborso richiesto con obbligo di revoca al momento dell'effettiva liquidazione.
Nota all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 61 , 72 e 73 del D.P.R. n. 43/1988 si veda in nota alle premesse.