Art. 7. ((Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal
proprietario dell'unita' immobiliare. )) (( 1. Il contributo previsto dal presente decreto e' altresi' assegnato:
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unita' danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che, alla data del sisma, occupava l'unita' immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;
b) all'erede del proprietario dell'unita' immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonche' l'acquisto, in qualita' di erede, della proprieta' dell'unita' immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unita' immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.
2. Nei casi sopra indicati, il contributo e' assegnato sempre che non sia stato gia' erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.
3. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell' articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , o, nel caso sopra indicato, al discendente, non puo' essere altresi' riconosciuto al proprietario ))
proprietario dell'unita' immobiliare. )) (( 1. Il contributo previsto dal presente decreto e' altresi' assegnato:
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unita' danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che, alla data del sisma, occupava l'unita' immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;
b) all'erede del proprietario dell'unita' immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonche' l'acquisto, in qualita' di erede, della proprieta' dell'unita' immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unita' immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.
2. Nei casi sopra indicati, il contributo e' assegnato sempre che non sia stato gia' erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.
3. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell' articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , o, nel caso sopra indicato, al discendente, non puo' essere altresi' riconosciuto al proprietario ))