Articolo 102 - Allegato del Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33
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Versione
27 marzo 2025
ART. 102
Notificazione della cartella di pagamento
( articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 )

1. La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall'agente della riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piformalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attivita' svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puessere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 3 o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. La notifica della cartella pu essere eseguita con le modalita' e ai domicili digitali stabiliti dall' articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
4. Nei casi previsti dall' articolo 140 del codice di procedura civile , la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
5. L'agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
6. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 60, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Entrata in vigore il 27 marzo 2025
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