Articolo 16 della Legge 28 luglio 1971, n. 585
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 agosto 1971
Art. 16. Assegno di incollocabilit a')

Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' cosi' modificato:
"Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90".
Entrata in vigore il 27 agosto 1971