Art. 31. 1. Il testo dell'art. 38 e' il seguente:
"Clausola di garanzia. - 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita' relativa al personale destinatario del presente decreto, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 .
2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".
Nota all'art. 31:
Il testo dell'art. 41, punto B, del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note dell'art. 26) e' il seguente:
"B) Salario individuale d'anzianita'.
La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982.
Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verra' corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianita', una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:
I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000 II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000 III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 234.000 IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 267.000 V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 312.000 VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000 VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.400 I qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000 II qualifica dirigenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000
Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverra' (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verra' calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verra' comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo".
"Clausola di garanzia. - 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita' relativa al personale destinatario del presente decreto, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 .
2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".
Nota all'art. 31:
Il testo dell'art. 41, punto B, del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note dell'art. 26) e' il seguente:
"B) Salario individuale d'anzianita'.
La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982.
Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verra' corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianita', una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:
I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000 II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000 III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 234.000 IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 267.000 V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 312.000 VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000 VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.400 I qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000 II qualifica dirigenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000
Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverra' (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verra' calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verra' comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo".