Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494
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Versione
8 dicembre 1987
Art. 25. 1. Il comma 1 dell'art. 4 e' il seguente:
"A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, l'ente potra' altresi' ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro".
2. Tra i commi 2 e 6 dell'art. 4 sono inseriti i seguenti:
"3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell' articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 .
4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria piu' remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purche' siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di eta' richiesti dalla legge.
5. La normativa di cui al punto b) non si applica al personale assunto dalle comunita' montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell' art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 93 ".
Note all'art. 25:
- Il testo vigente dell' art. 4 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente:
"Art. 4 (Rapporto di lavoro a termine) A) RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, l'ente potra' altresi' ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.

B) RAPPORTO DI LAVORO STAGIONALE.
2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.
3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell' art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 .
4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria piu' remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purche' siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di eta' richiesti dalla legge.
5. La normativa di cui al punto b) non si applica al personale assunto dalle comunita' montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia, montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell' art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 93 .
6. Al personale di cui ai precedenti punti A) e B) e' corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.
7. Allo stesso personale compete l'indennita' integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilita', l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi".
- Il testo dell' art. 8-bis del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), aggiunto dalla legge di conversione, richiamato nell' art. 4 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente:
"Art. 8-bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali). - I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell' art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18 , e della legge 26 novembre 1979, n. 598 , le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici".
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 93/1983 , (Legge-quadro sul pubblico impiego), richiamato nell' art. 4 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente:
"Art. 7 (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15".
Entrata in vigore il 8 dicembre 1987
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