Tali disposizioni si applicano, altresi', agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attivita' istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonche' di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.
5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. (41) ((51)) 6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013 , sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati all' articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 . Il ricorso ai contratti secretati di cui all' articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' limitato ai casi di stretta necessita' e richiede una specifica motivazione. (41) ((51)) ------------ AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che "La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020 ". --------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all' articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall' articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , stabilimenti o aziende ubicate in dette aree". ------------ AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 , ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine piu' lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4 , 5 , 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , nonche' le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse". ------------ AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , come modificato dal D.L. 19 settembre 2023, n. 124 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino al 31 dicembre 2023, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all' articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall' articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , stabilimenti o aziende ubicate in dette aree".
Il D.L. 19 settembre 2023, n. 124 , nel modificare l' art. 10, comma 8 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ,ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 2) che la modifica al comma 3, del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine piu' lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4 , 5 , 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , nonche' le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 . La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualita' finanziate con le dette risorse".
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 , ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino al 30 giugno 2024 , la disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , si applica anche in caso di operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all' articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo le modalita' previste dall' articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , stabilimenti o aziende ubicate in dette aree".