Articolo 29 bis del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Articolo 29Articolo 29 ter
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15 settembre 2020
Art. 29-bis. (( (Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) )) (( 1. All' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilita' di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ".
2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilita' ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessita' di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza. ))
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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