Articolo 42 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
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17 luglio 2020
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15 settembre 2020
Art. 42.

Semplificazioni dell'attivita' del Comitato interministeriale per la programmazione economica

1. All' articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2022";
b) dopo le parole: "soggetto aggiudicatore", sono aggiunte le seguenti: ", anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.".
2. All' articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell' articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera e' autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.".
3. All' articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , dopo il comma 27-octies e' aggiunto, il seguente:
" ((27-novies)) . Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.".
4. All' articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attivita' e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attivita' svolte in materia di sviluppo sostenibile.".
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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