Articolo 15 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
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17 luglio 2020
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15 settembre 2020
Art. 15. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata 1. All' articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "Entro il 31 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il ((30 ottobre)) 2020"; le parole "triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dalle seguenti: "e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Entro centocinquanta giorni ((dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)) , lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, ((sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali)) , completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:
a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19 , 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo' adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del ((Consiglio dei ministri)) e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all' ((Unione delle province d'Italia)) e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.";
c) al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;
d) al comma 3, le parole "con riferimento all'edilizia e all'avvio di attivita' produttive" sono soppresse;
e) al comma 4, le parole "per l'edilizia e per l'avvio di attivita' produttive" sono soppresse.
2. All' articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178 , le parole "per l'approvazione" sono soppresse.
(( 2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo le parole: "i compensi" sono inserite le seguenti: "e le prestazioni" )) 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente ((, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)) .
(( 3-bis. All' articolo 7, comma 1, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa" sono inserite le seguenti: ", anche in formato digitale," ))
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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