Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (58)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (58)
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190 . (58)
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all' articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 , possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all' articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , nonche' ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza prevista in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti percentuali.
4-bis. ((Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo e' applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.)) 5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all' articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 , possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell' articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 .
6-bis. All' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilita' di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda".
7. All' articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 , sono apportare le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico" sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica";
a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE" sono aggiunte le seguenti: "in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".
a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti";
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter";
c) al comma 3-ter dopo le parole "Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate" sono aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo" e le parole "relative ai progetti medesimi" sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e' intervenuto il parere di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 . Il GSE, preso atto della documentazione gia' nella propria disponibilita' e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.
8-bis. All' articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purche' siano stati autorizzati ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni".
8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all' articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 , e' differita al 31 dicembre 2020.
-------------- AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 , ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".