Articolo 7 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
Articolo 5 terArticolo 6
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Art. 7. Atto di accertamento con adesione 1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. ((L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo 5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le predette perdite dai maggiori imponibili.)) (18) (19) 1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non e' tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000 , e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero. (23)

------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 13 giugno 2025
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