Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 86Articolo 88
Versione
10 gennaio 2002
>
Versione
13 luglio 2011
>
Versione
11 dicembre 2016
Art. 82. (L)
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2;
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita' e la visitabilita' di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 , recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 .
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , nonche' ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalita', nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorita'.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. ((Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,)) per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222)) .
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. ((I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica)) della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , delle difformita' che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all' articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 , sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 , alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 . Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Entrata in vigore il 11 dicembre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente