Articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 94Articolo 94
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10 gennaio 2002
Art. 101. (L)
Comunicazione del provvedimento al
competente ufficio tecnico della regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26) 1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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