Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28 .
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)) .
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)) .
1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48)) .
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , o intese ai sensi dell' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 , per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione , tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e' adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.