Articolo 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 90Articolo 92
Versione
10 gennaio 2002
Art. 91. (L)
Riparazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15) 1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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