Articolo 137 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 135 bis
Versione
10 gennaio 2002
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Versione
12 novembre 2014
Art. 137. (L)
Norme che rimangono in vigore 1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122 ;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 ;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086 ;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64 ;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13 ;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46 ;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10 ;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
3. All' articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 , il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio attivita')) .".
Entrata in vigore il 12 novembre 2014
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