Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 10Articolo 15
Versione
10 gennaio 2002
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Versione
12 agosto 2012
Art. 13. (L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater) 1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente o responsabile ((dello sportello unico)) nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. ((29)) 2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 12 agosto 2012
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