a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unita' immobiliare ((...)) all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresi', sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso ((...)) tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita' immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all' articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unita' immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter e' sempre consentito, ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, ((inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo)) dell'unita' immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unita' immobiliari presenti nell'immobile. ((Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso)) non e' assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ((,)) e dalle disposizioni di legge regionale, ne' al vincolo della dotazione minima obbligatoria ((di parcheggi)) previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 . ((Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria)) . ((Per le unita' immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso e' disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1 -quinquies si applicano anche alle unita' immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate)) .
(( 1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso e' soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a) )) 2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.
3. ((Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilita' per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione)) . Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso ((di un intero immobile)) all'interno della stessa categoria funzionale e' ((consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies)) .