Articolo 96 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 95Articolo 97
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10 gennaio 2002
Art. 96. (L)
Accertamento delle violazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21) 1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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