Articolo 9 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 10Articolo 10
Versione
12 agosto 2012
>
Versione
17 luglio 2020
>
Versione
15 settembre 2020
>
Versione
30 maggio 2024
>
Versione
28 luglio 2024
Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati. (29)
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello ((, rilasciato o assentito,)) che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unita' immobiliare, ((a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimita' dei titoli pregressi)) , integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle ((disposizioni di cui agli articoli 34-ter,)) 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare ((concorrono)) , altresi', il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, ((37, commi 1, 3, 5 e 6)) , e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, ((non siano disponibili la copia o gli estremi)) .
((1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all' articolo 1117 del codice civile . Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita' immobiliari dello stesso)) ------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 28 luglio 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente