Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 56Articolo 58
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10 gennaio 2002
Art. 57. (L)
Edifici con strutture intelaiate
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8,
secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma) 1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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