Articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 79Articolo 81
Versione
10 gennaio 2002
Art. 80. (L)
Rispetto delle norme antisismiche,
antincendio e di prevenzione degli infortuni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6) 1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorita' a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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