Articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 85Articolo 82
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10 gennaio 2002
Art. 86. (L)
Verifica delle strutture
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10) 1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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