Articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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10 gennaio 2002
Art. 56. (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti
(legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma) 1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicita', deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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