Articolo 21 del Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207
Articolo 20Articolo 22
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16 giugno 2001
Art. 21. Disposizione transitoria 1. A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della liberta' dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.
Nota all'art. 21, comma 1:
- Per il titolo della citata legge n. 6972/1890 , si veda in note all'art. 1.
Entrata in vigore il 16 giugno 2001
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