Art. 10. Verifiche amministrative e contabili 1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 .
2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a societa' specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.
Nota all'art. 10, comma 1:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , si veda in note alle premesse.
2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a societa' specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.
Nota all'art. 10, comma 1:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , si veda in note alle premesse.