Art. 1. ((I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne e' debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto e' disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei)) ((I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa)) ((L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge))
Versione
22 agosto 1923
22 agosto 1923
>
Versione
26 giugno 1925
26 giugno 1925
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2003, n. 16234Provvedimento: […] Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa o omessa applicazione di norme di legge: della normativa di cui alla l. n. 203/1982, ed in particolare degli artt. 34, 25 e 54 legge citata, della normativa in tema della colonia perpetua, […] e della normativa in materia di colonia ad meliorandum, artt. 1 e 2, l. n. 27/1963, art. 1 d.l. n. 1717/1923, art. 1 l. 25.2.1980, n. 233,Leggi di più...
- differenze con la colonia parziaria e con la mezzadria·
- "ad meliorandum"·
- colonia·
- contratti agrari