Articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717
Articolo 2
Versione
22 agosto 1923
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Versione
26 giugno 1925
Art. 1. ((I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne e' debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto e' disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei)) ((I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa)) ((L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge))
Entrata in vigore il 26 giugno 1925
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