Articolo 47 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 46Articolo 48
Versione
15 marzo 1953
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Versione
28 febbraio 1962
Art. 47. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
Entrata in vigore il 28 febbraio 1962
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