Articolo 3 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 2Articolo 4
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15 marzo 1953
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10 dicembre 1967
Art. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2))
Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.
I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1967
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