Articolo 5 - Convenzione della Legge 21 giugno 1971, n. 804
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 ottobre 1971
Articolo 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente:
1° - in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita;
2° - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice
del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;
3° - in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice
del luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto;
4° - qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di
restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale la azione penale e' esercitata; sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;
5° - qualora si tratti di una controversia concernente
l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi
altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1971
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