Articolo 4 - Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 luglio 1987
Art. 4.


Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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