Art. 12.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi.