Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 gennaio 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 gennaio 1971 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969:
a) Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', con Protocolli allegati ed Atto finale;
b) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
c) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione d'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita';
d) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'. - Articolo 2Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 59, 5, 9 e 25 degli Accordi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo. - Articolo 3Art. 3.
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge viene autorizzata la spesa complessiva di lire 88 miliardi, ripartita come segue:
anno 1970 lire 5 miliardi;
anno 1971 lire 8 miliardi;
anno 1972 lire 10 miliardi;
anno 1973 lire 10 miliardi;
anno 1974 lire 12 miliardi;
anno 1975 lire 14 miliardi;
anno 1976 lire 14 miliardi;
anno 1977 lire 15 miliardi.